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Patente a crediti

Patente a crediti

Il 30 aprile 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del decreto che prevede Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” tra cui la c. d. “Patente a crediti”.
Nella fase di conversione la disciplina del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi è stata parzialmente riscritta.
La nuova formulazione dell’art. 27 del D. Lgs. 81/2008 introduce, a decorrere dal 1° ottobre 2024, un sistema di qualificazione tramite crediti delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili che, sono tenuti al possesso di una patente a crediti ad esclusione dei soggetti:
– che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
– in possesso di un documento equivalente di un altro Stato;
– in possesso dell’attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III
 
La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
“iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17 -bis , commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente”.
Il possesso dei requisiti può essere autocertificato. La patente può essere revocata in caso di dichiarazione non veritiera(in quest’ultimo caso, il soggetto può richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi dodici mesi dalla revoca).
La patente “è dotata di un punteggio iniziale di trenta creditied è possibile operare solo con un punteggio pari o superiore a 15 crediti. In assenza di tali requisiti, è fatto salvo, il completamento delle attività in corso di cui sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori.
È obbligo del committente o responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, la verifica del possesso, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti, anche se in regime di subappalto, della patente o dei requisiti alternativi
Le informazioni relative alla patente sono inserite in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, insieme a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
La patente può essere sospesa ciò può avvenire in maniera cautelare in caso di morte o inabilità permanente del lavoratore a un massimo di dodici mesi (nelle more degli eventuali provvedimenti definitivi, ai quali conseguirebbe la riduzione dei crediti).
 
Il punteggio della patente “subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave”.
Riprendiamo il contenuto di questo nuovo allegato che contiene le “fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all’articolo 27”:



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