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Patente a crediti

Patente a crediti

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto: “Regolamento attuativo patente a crediti sicurezza cantieri” che entra in vigore il 01/10/2024 ed è relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Il decreto si costituisce di 10 articoli, di seguito riassunti:
Art. 1. Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente
Ai fini del rilascio della patente, in formato digitale, i soggetti presentano domanda attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi;
c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e. possesso della certificazione di regolarità fiscale;
f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti è attestato mediante autocertificazione ovvero mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, tra cui i soggetti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro, degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.
L’accesso al portale avviene attraverso modalità informatiche che assicurano l’identità del soggetto che effettua l’accesso.
All’esito della presentazione della domanda, sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale.
soggetti informano della presentazione della domanda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.
 Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio,l’Amministrazione provvede alla revoca della patente. Decorsi dodici mesidalla revoca l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente
Art. 2. Contenuti informativi della patente
Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:
a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
c) data di rilascio e numero della patente;
d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione;
g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti.
Art. 3. Presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente
Il provvedimento cautelare di sospensione è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ovvero al dirigente, almeno a titolo di colpa grave, l’adozione del provvedimento è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata.
Nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui sopra, almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento.
La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.
Art. 4. Attribuzione dei crediti
Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti.
Il punteggio può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.
Art. 5. Criteri di attribuzione di crediti ulteriori
In ragione della storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata.
In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.
Nei casi e con le modalità previste dalla tabella allegata, possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:
a) fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:
1) possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
2) asseverazione del Modello MOG, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale;
3) investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria;
4) possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui alla lett. b), n. 2, del presente comma, di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
5) utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa;
6) adozione del documento di valutazione dei rischi, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate;
7) almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS;
b) fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione nei seguenti casi:
1) dimensione dell’organico aziendale;
2) possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano
3) possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
4) applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;
5) formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
6) riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
7) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché’ sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale;
8) certificazione del regolamento interno delle società cooperative.

crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito.
Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione. In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.
Art. 6. Sospensione dell’incremento dei crediti
Se sono contestate una o più violazioni è sospeso l’incremento fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione.
A decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni,l’incremento non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento.
Art. 7. Modalità di recupero dei crediti decurtati
La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili; in tali casi, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativoin relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Art. 8. Ulteriori disposizioni
In caso di fusione dell’impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusioneè accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
Nelle trasformazioni societarie o nel caso di conferimento d’azienda in società da parte dell’imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
Art. 9. Copertura finanziaria
Art. 10. Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024.






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